Si definiscono Esecuzioni Immobiliari tutte quelle procedure cui alla base è stato trascritto un pignoramento immobiliare, che porta alla vendita coattiva dell’immobile, sia di proprietà della persona fisica che giuridica; si definiscono Procedure Concorsuali, tutte quelle vendite ai sensi dell’art. 107 R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) che fanno capo a fallimenti, concordati preventivi, ristrutturazioni del debito, liquidazioni coatte amministrative; fanno parte di questa categoria, anche la neonata categoria “crisi da sovraindebitamento” L. 3/2012.
Definiamo con il termine Altro tutte le procedure di divisione giudiziale tra coniugi o eredi e/o cause civili, eredità giacenti che, pur passando dalla vendita all’asta del bene, non configurano pignoramento o fallimento.
Dati pubblicati sul Report Aste, che il Centro Studi AstaSy Analytics di NPLsRE_Solutions ha prodotto e pubblicato con i dati consuntivi di tutto il 2020.